Con questo primo articolo faccio il mio primo ingresso nel mondo di Sardegna Digital, affrontando una tematica un po’ diversa dal solito. Mi sono voluta soffermare sull’aspetto che lega internet al mondo legislativo, con un argomento di recente attualità (purtroppo!).
L’argomento sta prendendo piede e che sta creando discussioni sui social network e su vari forum, creando non poco scalpore, è il revenge porn.
L’intento di questo articolo è inquadrare la materia sia dal punto di vista giuridico che da quello informatico, dato il modo in cui le materie si intersecano fra loro.
Partendo dalla definizione del termine, viene configurata la diffusione compiuta in maniera illecita di immagini o di video con contenuto di tipo sessuale. Tale comportamento, dal 9 agosto 2019, viene ritenuto perseguibile legalmente dall’ordinamento penale italiano. Il fine che si vuole perseguire è la tutela di coloro che si vedono diffondere foto e video di natura privata, comportamento che nuoce la privacy, la reputazione e la dignità che della persona che viene ritratta negli stessi, senza che ci sia l’autorizzazione del soggetto interessato.
La legge è la l. 19.07.19/ n. 69- art. 10. Nel codice penale troviamo la materia all’art. 612 ter c.p. rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)” e recita così:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”
Esiste una correlazione fra revenge porn e sexting. Facciamo una precisazione su cosa si intenda per sexting: è lo scambio di contenuti piccanti fra due soggetti, determinato dalla libera volontà delle parti.
L’autore del revenge porn è chi essendo in possesso dei contenuti sessualmente espliciti, li diffonde, pubblica o cede in modo indebito, vale a dire senza il consenso delle persone ritratte.
La legge punisce la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, sottoponendo alla stessa pena sia chi ha diffuso il materiale perché lo aveva realizzato, (ad esempio il fidanzato che scatta alcune foto alla fidanzata e poi le pubblica), sia chi entrato in possesso dei contenuti, contribuisca alla loro diffusione.
In presenza di particoloari ipotesi, la legge prevede un inasprimento della pena.
Secondo il codice penale, la pena è aumentata se la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti è commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
Il revenge porn attuato dall’ex fidanzato o commesso attraverso social network, internet o smartphone rappresenta una forma aggravata del reato.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono stati commessi in danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Reato di revenge porn e querela
Il reato di revenge porn è punito a querela della persona offesa.
Deve essere proposta nel termine lungo di sei mesi (di solito, la querela si propone entro tre mesi). L’eventuale remissione della querela può essere esclusivamente processuale, nel senso che la vittima si deve presentare dal giudice e dichiarare questa intenzione.
Il delitto di revenge porn è procedibile d’ufficio quando la persona offesa si trova in condizione di inferiorità fisica o psichica, o si tratta di una donna in stato di gravidanza, nonché quando il fatto è commesso in concomitanza con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Ad esempio un revenge porn combinato a una richiesta di estorsione.
In Sardegna il fenomeno non è così amplificato come nel resto della penisola, ma non mancano i casi segnalati e denunciati anche nell’isola, come il caso delle ragazze sarde accaduto lo scorso anno.
Ciò detto possiamo concludere che la tematica del revenge porn, non tramonterà così presto dato il continuo evolversi della disciplina giuridica e del web.